Art. 19 (Armonizzazione dei flussi informativi) 1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali. 2. Le rilevazioni e le risultanze delle attivita' sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale.