Art. 19 
               (Armonizzazione dei flussi informativi) 
 
   1. Le istituzioni scolastiche  adottano  le  misure  organizzative
necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei  rendimenti
dell'attivita'   amministrativa,   collegando   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti  e  le
connesse responsabilita' dirigenziali. 
   2. Le rilevazioni e le risultanze delle attivita'  sopra  indicate
sono   utilizzate   dall'istituzione   scolastica    interessata    e
dall'Ufficio scolastico regionale.