Art. 22 (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche) 1. La gestione delle attivita' convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale e' corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attivita'. 2. La gestione delle attivita' convittuali e' improntata al principio della economicita' e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attivita' conflittuale che persistano per piu' di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attivita', destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo. 4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione puo' svolgere attivita' e servizi a favore di terzi con le modalita' ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonche' a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attivita' e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.