Art. 22 
    (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche) 
 
   1. La gestione delle attivita' convittuali  costituisce  specifico
progetto del programma  annuale  da  realizzare,  di  norma,  con  le
entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale e' corredato da una
scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese  relative
al funzionamento delle attivita'. 
   2. La  gestione  delle  attivita'  convittuali  e'  improntata  al
principio  della  economicita'   e   dell'utilizzo   ottimale   delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 
   3. In caso di squilibri finanziari della  gestione  dell'attivita'
conflittuale che persistano per  piu'  di  tre  esercizi  finanziari,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente  locale  di
riferimento e con  delibera  del  consiglio  d'istituto,  dispone  la
cessazione dell'attivita', destinando le  strutture  ad  un  utilizzo
economico produttivo. 
   4. Al fine della  gestione  ottimale  delle  strutture  e  di  una
maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto  salvo  il
normale funzionamento delle  attivita'  istituzionali,  l'istituzione
puo' svolgere attivita' e servizi a favore di terzi con le  modalita'
ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli  utili  di  gestione  sono
destinati a ridurre la retta dei  convittori  nonche'  a  coprire  la
quota di spese generali  imputabile  a  dette  attivita'  e  servizi,
comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.