Art. 23 
                               (Beni) 
 
   1. I  beni  che  costituiscono  il  patrimonio  delle  istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme  del
Codice civile. I beni sono descritti negli inventari  in  conformita'
alle disposizioni contenute nei successivi articoli. 
   2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli  Enti
locali che sono  concessi  in  uso  alle  istituzioni  scolastiche  e
iscritti  in  distinti  inventari,  si  osservano   le   disposizioni
impartite dagli enti medesimi.