Art. 25 
                    (Valore di beni inventariati) 
 
   1. Ad ogni bene iscritto in inventario e' attribuito un valore che
corrisponde: al  prezzo  di  fattura,  per  i  beni  acquistati,  ivi
compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al  termine  di
eventuali operazioni di  locazione  finanziaria  o  di  noleggio  con
riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti  nell'istituto;  al
prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono. 
   2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti  dallo  Stato  e
gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo
di borsa del giorno precedente quello della compilazione o  revisione
dell'inventario - se il prezzo e' inferiore al valore nominale - o al
loro valore nominale  -  qualora  il  prezzo  sia  superiore  -,  con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.