Art. 26 
               (Eliminazione dei beni dell'inventario) 
 
   1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza  maggiore,
o  reso  inservibile  all'uso,  e'  eliminato   dall'inventario   con
provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo
di reintegro a carico degli eventuali responsabili. 
   2. Al suddetto provvedimento  e'  allegata  copia  della  denuncia
presentata alla  locale  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  qualora
trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto  dalla
commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel  caso  di  materiale
reso inservibile all'uso.