Art. 30 
             (Modulistica e contabilita' informatizzata) 
 
   1. Il Ministero della pubblica  istruzione  stabilisce  i  modelli
necessari per assicurare l'omogeneita' dei documenti contabili di cui
all'articolo    29,    nonche'    dei     sistemi     di     gestione
amministrativo-contabile,    finanziaria    e    patrimoniale,     di
rendicontazione e di riscontro, di  monitoraggio  dei  dati  relativi
alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di  rilevazione
dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del
comma 1 del medesimo articolo  29,  la  suddetta  predisposizione  e'
compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio  e  della
programmazione economica. 
   2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone,  nell'ambito
del proprio sistema informativo, un pacchetto  applicativo,  coerente
con la modellistica di cui al comma 1, per la tenuta  con  tecnologie
informatiche, della contabilita' scolastica. 
   3. Il pacchetto puo' essere utilizzato anche per ottenere l'elenco
dei fornitori di beni  e  servizi,  con  l'indicazione  dei  relativi
crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata
e di spesa;  l'analisi  delle  spese  distinte  per  tipologia.  Esso
contiene  meccanismi  di  segnalazione  automatica  di   anomalie   e
disfunzioni che consentono anche interrogazioni  mirate  dall'esterno
da parte dei revisori. 
   4. Il pacchetto, che e' costantemente aggiornato, e'  accompagnato
da  un  manuale  per  la  sua  utilizzazione  guidata,  eventualmente
compreso  nel  pacchetto  stesso,  con  illustrazione  di  tutte   le
procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti. 
   5. La contabilita' in partita  doppia,  utilizzata  dalle  aziende
agrarie e dalle aziende speciali, e' tenuta secondo programmi forniti
dal Ministero della pubblica istruzione.