Art. 31 
                        (Capacita' negoziale) 
 
   1. Le istituzioni scolastiche, anche  attraverso  gli  accordi  di
rete  di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e  nell'ambito
dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte
salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti  nonche'
dalle presenti disposizioni. 
   2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di  cui  al  comma  1,  le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con
esclusione dei contratti  aleatori  e,  in  genere  delle  operazioni
finanziarie speculative, nonche' della partecipazione a  societa'  di
persone e societa' di capitali, fatta  salva  la  costituzione  e  la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di societa' a
responsabilita' limitata. 
   3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle  relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia liberta' di forma,  mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del  commercio.  Il  presente
comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17. 
   4. E' fatto divieto alle  istituzioni  scolastiche  di  acquistare
servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio  nella  scuola,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera  g)  e
dall'articolo 40. 
 
          Nota all'art. 31:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del decreto del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
              "Art.   7   (Reti  di  scuole).  -  1.  Le  istituzioni
          scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
          essi   per   il   raggiungimento  delle  proprie  finalita'
          istituzionali.
              2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
          di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo, di formazione e
          aggiornamento,  di  amministrazione  e  contabilita', ferma
          restando  l'autonomia  dei singoli bilanci, di acquisto, di
          beni  e  servizi,  di  organizzazione e di altre attivita',
          coerenti   con  le  finalita'  istituzionali  se  l'accordo
          prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimetazione e
          sviluppo di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre
          che  dal  consiglio  di  circolo  o  di istituto, anche dal
          collegio dei docenti, delle singole scuole, interessate per
          la parte di propria competenza.
              3.  L'accordo  puo'  prevedere lo scambio temporaneo di
          docenti,  che  liberamente vi consentono fra le istituzioni
          che  partecipano  alla rete i cui docenti abbiano uno stato
          giuridico  omogeneo.  I  docenti  che  accettano  di essere
          impegnati  in progetti che prevedono lo scambio rinunciando
          al  trasferimento  per  la  durata  del  loro  impegno  nei
          progetti  stessi  con  le  modalita'  stabilite  in sede di
          contrattazione collettiva.
              4.  L'accordo  individua  l'organo  responsabile  della
          gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
          del  progetto,  la  sua  durata, le sue competenze e i suoi
          poteri, nonche' le risorse professionali e finaziarie della
          rete  dalle  singole  istituzioni;  l'accordo e' depositato
          presso  le  segreterie  delle  scuole,  ove gli interessati
          possono prenderne visione ed estrarne copia.
              5.  Gli  accordi  sono  aperti all'adesione di tutte le
          istituzioni   scolastiche   che  intendano  parteciparvi  e
          prevedono  iniziative  per  favorire la partecipazione alla
          rete   delle   istituzioni   scolastiche   che   presentano
          situazioni di difficolta'.
              6.  Nell'ambito  delle  reti  di scuole, possono essere
          istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
                a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
                b) la  documentazione,  secondo  procedure definite a
          livello  nazionale  per  la  piu' ampia circolazione, anche
          attraverso   rete   telematica,  di  ricerche,  esperienze,
          documenti e informazioni;
                c) la    formazione   in   servizio   del   personale
          scolastico;
                d) l'orientamento scolastico e professionale.
              7.  Quando  sono istituite reti di scuole, gli organici
          funzionali  di  istituto possono essere definiti in modo da
          consentire  l'affidamento  a personale dotato di specifiche
          esperienze  e  competenze  di  compiti  organizzativi  e di
          raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
          cui al comma 6.
              8. Le scuole, sia singolarmente, che collegate in rete,
          possono  stipulare  convenzioni  con  universita' statali o
          private,  ovvero  con  istituzioni,  enti,  associazioni  o
          agenzie  operanti sul territorio che intendono dare il loro
          apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
              9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
          le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
          ad  accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita'
          di   comune   interesse   che   coinvolgono   su   progetti
          determinati,    piu'   scuole,   enti,   associazioni   del
          volontariato   e   del  privato  sociale.  Tali  accordi  e
          convenzioni  sono  depositati  presso  le  segreterie delle
          scuole  dove  gli  interessati possono prenderne visione ed
          estrarne copia.
              10.  Le  istituzioni  scolastiche  possono costituire o
          aderire a consorsi pubblici e privati per assolvere compiti
          istituzionali  coerenti col Piano dell'offerta formativa di
          cui  all'art.  3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
          facilitino   lo   svolgimento   dei  compiti  di  carattere
          formativo".