Art.32 
     (Funzioni e poteri del dirigente nella attivita' negoziale) 
 
   1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge
l'attivita'  negoziale  necessaria   all'attuazione   del   programma
annuale, nel rispetto delle deliberazioni  del  Consiglio  d'istituto
assunte ai sensi dell'articolo 33. 
   2. Il dirigente puo' delegare lo svolgimento di singole  attivita'
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma
dell'articolo 25-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.  Al  direttore
compete, comunque, l'attivita' negoziale connessa alle  minute  spese
di cui all'articolo 17. 
   3. Il dirigente, nello svolgimento  dell'attivita'  negoziale,  si
avvale della attivita' istruttoria del direttore. 
   4.  Nel  caso  in  cui  non  siano  reperibili  tra  il  personale
dell'istituto specifiche competenze professionali  indispensabili  al
concreto  svolgimento  di   particolari   attivita'   negoziali,   il
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g),  puo'  avvalersi
dell'opera di esperti esterni. 
 
          Nota all'art. 32:
              -  Per  il testo dell'art. 25-bis, comma 5, del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  si  vedano  le note
          all'art. 7.