Art.32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attivita' negoziale) 1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attivita' negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33. 2. Il dirigente puo' delegare lo svolgimento di singole attivita' negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attivita' negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17. 3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attivita' negoziale, si avvale della attivita' istruttoria del direttore. 4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attivita' negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Nota all'art. 32: - Per il testo dell'art. 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si vedano le note all'art. 7.