Art. 33 
   (Interventi del Consiglio di istituto nell'attivita' negoziale) 
 
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: 
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati; eredita' e donazioni; 
b) alla    costituzione    o    compartecipazione    a    fondazioni;
   all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
c) all'accensione di  mutui  e  in  genere  ai  contratti  di  durata
   pluriennale; 
d) ai  contratti   di   alienazione,   trasferimento,   costituzione,
   modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti  alla
   istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di
   beni pervenuti per effetto di  successioni  a  causa  di  morte  e
   donazioni, della mancanza di condizioni  ostative  o  disposizioni
   modali che ostino alla dismissione del bene; 
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che  comportino  il
   coinvolgimento di agenzie, enti, universita', soggetti pubblici  o
   privati; 
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di  cui
   all'articolo 34, comma 1; 
i) all'acquisto di immobili. 
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni  relative  alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da  parte
del dirigente, delle seguenti attivita' negoziali: 
a) contratti di sponsorizzazione; 
b) contratti di locazione di immobili; 
c) utilizzazione di locali beni o siti informatici appartenenti  alla
   istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; 
d) convenzioni relative a prestazioni del personale  della  scuola  e
   degli alunni per conto terzi; e) alienazione  di  beni  e  servizi
   prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche  o  programmate  a
   favore di terzi; 
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
g) contratti di  prestazione  d'opera  con  esperti  per  particolari
   attivita'  ed   insegnamenti;   h)   partecipazione   a   progetti
   internazionali. 
3. Nei casi  specificamente  individuati  dal  comma  1,  l'attivita'
negoziale e' subordinata alla previa deliberazione del  Consiglio  di
istituto. In tali casi,  il  dirigente  non  puo'  inoltre  recedere,
rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal  Consiglio
di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha  il  potere  di
recedere, rinunciare e transigere, qualora  lo  richieda  l'interesse
dell'istituzione scolastica.