Art. 34 
               (Procedura ordinaria di contrattazione) 
 
   1.  Per  la  attivita'  di  contrattazione  riguardanti  acquisti,
appalti e forniture il cui valore complessivo  ecceda  il  limite  di
spesa di euro 2000  oppure  il  limite  preventivamente  fissato  dal
Consiglio d'istituto, quando non risulti  altrimenti  disposto  dalle
norme di cui al  capo  secondo  del  presente  titolo,  il  dirigente
procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte
di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque,
quanto previsto dal comma 5. 
   2. L'invito a  presentare  un'offerta  deve  contenere,  oltre  ai
criteri di aggiudicazione,  l'esatta  indicazione  delle  prestazioni
contrattuali, nonche' i termini e le modalita'  di  esecuzione  e  di
pagamento. 
   3. L'osservanza  dell'obbligo  di  cui  al  presente  articolo  e'
esclusa quando non sia possibile  acquisire  da  altri  operatori  il
medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto. 
   4.  E'  sempre  possibile  il  ricorso  alle  procedure  di   gara
disciplinate dalle norme generali di contabilita' dello Stato. 
   5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad  osservare  le  norme
dell'Unione Europea in materia di appalti e/o  forniture  di  beni  e
servizi. 
   6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono  esercitate  dal  direttore  o  da
funzionario appositamente da lui delegato.