Art. 35 (Pubblicita', attivita' informative e trasparenza dell'attivita' contrattuale) 1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione e' messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola. 2. Una relazione sull'attivita' negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica e' presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni. 3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attivita' contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione. 5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Nota all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 7 agosto n. 1990, n. 241: "Art. 22 - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27".