Art. 39 (Concessione di beni in uso gratuito) 1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potesta' genitoriale e degli alunni maggiorenni, puo' concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonche' programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso. 2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto. 3. La concessione in uso non puo' determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed e' subordinata alla assunzione di responsabilita' per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale. 4 La concessione e' sempre revocabile e non puo' mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.