Art. 39 
                (Concessione di beni in uso gratuito) 
 
   1. La istituzione  scolastica,  per  assicurare  il  diritto  allo
studio, su richiesta degli esercenti la potesta' genitoriale e  degli
alunni maggiorenni, puo' concedere, in uso gratuito,  beni  mobili  e
libri, nonche' programmi software,  di  cui  sia  licenziataria,  con
autorizzazione alla cessione d'uso. 
   2. La istituzione scolastica provvede  a  pubblicizzare,  mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in
uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
Consiglio di istituto. 
   3. La concessione in uso non puo' determinare,  per  l'istituzione
scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato  del
bene ed e' subordinata alla  assunzione  di  responsabilita'  per  la
utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero se  minore  o
interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale. 
   4 La concessione e' sempre revocabile e non  puo'  mai  estendersi
oltre i periodi di tempo predeterminati.