Art. 4 
                         (Fondo di riserva) 
 
   1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un  fondo  di
riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della
dotazione finanziaria ordinaria. 
   2. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato  esclusivamente  per
aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri  insufficiente,
per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3. 
   3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a  valere
sul fondo di riserva. 
   4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento
del  dirigente,  salva  ratifica  del  Consiglio  d'istituto  per  la
conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30
giorni.