Art. 40 
 
(Contratti di prestazione d'opera  per  l'arricchimento  dell'offerta
                             formativa) 
 
   1.  La  istituzione  scolastica  puo'   stipulare   contratti   di
prestazione  d'opera  con  esperti  per  particolari   attivita'   ed
insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l'arricchimento  dell'offerta
formativa, nonche' la realizzazione di specifici programmi di ricerca
e di sperimentazione. 
   2. Il Consiglio di istituto,  sentito  il  collegio  dei  docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e  i  criteri  di
scelta del  contraente,  al  fine  di  garantire  la  qualita'  della
prestazione, nonche' il limite massimo dei compensi  attribuibili  in
relazione al tipo di attivita' e all'impegno professionale richiesto.