Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa) 1. La istituzione scolastica puo' stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonche' la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualita' della prestazione, nonche' il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attivita' e all'impegno professionale richiesto.