Art. 43 
       (Contratti di concessione in uso dei siti informatici). 
 
   1. E'  in  facolta'  della  istituzione  scolastica  ospitare  sul
proprio sito informatico istituzioni  di  volontariato,  associazioni
tra studenti, collegamenti verso  altre  istituzioni  scolastiche,  o
enti di interesse culturale. 
   2. E' sempre assicurata la parita' di accesso  e  la  liberta'  di
espressione. 
   3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto
responsabile della attivita' e dei contenuti immessi sul sito gestito
dalla istituzione scolastica. 
   4. Possono essere  stipulati  contratti  di  sponsorizzazione  del
sito,  subordinatamente  al  rispetto   delle   condizioni   di   cui
all'articolo 41. 
   5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti
di  cui  al  presente  articolo,  deve  essere  sempre  riservata  al
dirigente la  facolta'  di  disattivare  il  collegamento  quando  le
attivita' siano  in  contrasto,  anche  di  fatto,  con  la  funzione
educativa e culturale della scuola.