Art. 45 
                        (Contratti di mutuo) 
 
   1. L'impegno complessivo annuale per il  rimborso  dei  mutui  non
puo'  eccedere,  sommato  all'impegno  per  canoni  di  contratti  di
locazione  finanziaria,  il  quinto  della  media  dei  trasferimenti
ordinari dello Stato nell'ultimo triennio. 
   2. La durata massima dei mutui e' quinquennale. 
   3.  In  relazione  agli  assegnati   finanziamenti   di   progetti
comunitari  e  di  formazione  integrata  superiore,  dei  quali  sia
pervenuta formale comunicazione, le istituzioni  scolastiche  possono
chiedere,  in  attesa   della   materiale   erogazione   dei   fondi,
anticipazioni  bancarie  alle  condizioni   stabilite   da   apposita
convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le
associazioni bancarie o a condizioni migliori.