Art. 46 
               (Manutenzione degli edifici scolastici) 
 
   1. Nei  casi  in  cui  la  manutenzione  ordinaria  degli  edifici
scolastici e delle  loro  pertinenze  e'  delegata  alle  istituzioni
scolastiche dall'ente locale, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per  l'affidamento  dei  relativi
lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione
scolastica  fornisce  all'ente  locale  competente   la   conseguente
rendicontazione. 2. L'istituzione scolastica puo' anticipare i  fondi
necessari all'esecuzione di lavori urgenti  e  indifferibili  dandone
immediata comunicazione  all'ente  locale  competente,  ai  fini  del
rimborso.