Art. 46 (Manutenzione degli edifici scolastici) 1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze e' delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione. 2. L'istituzione scolastica puo' anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.