Art. 48 
    (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie) 
 
   1.  La   istituzione   scolastica,   nell'ambito   delle   risorse
finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite  dallo
Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea,  compatibilmente  con
la continuita' dell'erogazione del servizio  educativo  e  formativo,
puo' stipulare contratti di gestione finanziaria finalista. 
   2.  Tali  contratti  possono  essere  stipulati   unicamente   con
istituzioni professionali di settore, abilitate  all'esercizio  delle
attivita' bancarie e finanziarie. 
   3. La attivita'  contrattuale  di  cui  al  comma  1  deve  essere
finalizzata  alla   conservazione   e   all'incremento   di   risorse
finanziarie non immediatamente  impiegabili,  da  destinarsi  ad  una
specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica. 
   4.  I  contratti  di  gestione   devono   sempre   assicurare   la
conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a
quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale,  al  netto  delle
commissioni medie praticate dagli istituti bancari. 
   5. I contratti di gestione  devono  prevedere  forme  di  riscatto
anticipato, a condizione che sia sempre  garantita  la  conservazione
del capitale e  degli  interessi  medio-tempore  maturati,  decurtati
degli importi dovuti a titolo di commissione.