Art. 5 
                          (Partite di giro) 
 
   1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese  che
si effettuano per conto di  terzi  le  quali,  costituendo  al  tempo
stesso un debito ed un  credito  per  l'istituzione  scolastica,  non
incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia  la  dotazione
del fondo di cui all'articolo 17.