Art. 50 
        (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico) 
 
   1. La utilizzazione temporanea dei  locali  dell'istituto  forniti
dall'ente  locale  competente  puo'  essere  concessa  a  terzi,  con
l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione  che
cio' sia compatibile con  la  destinazione  dell'istituto  stesso  ai
compiti educativi e formativi. 
   2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume  la  custodia
del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attivita'  e
delle  destinazioni  del  bene  proprietario  dalle  spese   connesse
all'utilizzo. 
   3.  L'edificio  scolastico   puo'   essere   concesso   solo   per
utilizzazioni  precarie  e   previa   stipulazione   da   parte   del
concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile  con  un
istituto assicurativo.