Art. 51 
          (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali) 
 
   1. Qualora nell'esplicazione delle attivita'  scolastiche  vengano
prodotti  rifiuti  che  per  legge  devono  essere   assoggettati   a
trattamento  speciale,  il  dirigente  provvede  a   concludere   gli
opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari  idonei
al trattamento di rifiuti. 
   2. E' consentito il ricorso a ditte operanti  sul  libero  mercato
solo ove  non  sia  possibile  fruire  del  servizio  di  smaltimento
pubblico.