Art. 55 
                    (Donazioni eredita', legati) 
 
   1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni,  legati
ed eredita' anche assoggettate a disposizioni  modali,  a  condizione
che le finalita' indicate dal donante, dal legatario o dal  de  cujus
non contrastino con le finalita' istituzionali. 
   2. Nel caso di donazioni,  legati  ed  eredita'  finalizzati  alla
ristrutturazione  di  edifici   di   proprieta'   dell'ente   locale,
l'istituzione  concorda   con   l'ente   stesso   le   modalita'   di
utilizzazione delle risorse. 
   3. Nel caso  di  legati  eredita'  e  donazioni  finalizzate  alla
concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche  ricorrono
ove possibile ai contratti  di  gestione  finalizzata  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di  mantenere  il  valore
del capitale. 
   4.  L'istituzione   scolastica   puo'   motivatamente   rinunciare
all'accettazione di legati. 
   5.  La  durata  della  locazione  dei  beni   immobili   pervenuti
all'istituzione scolastica per effetto  di  successioni  a  causa  di
morte e donazioni non puo' mai eccedere i nove anni. 
   6.  Il  contratto  deve  contenere   una   clausola   di   recesso
contrattuale che assicuri la disponibilita' del bene  per  le  mutate
esigenze  dell'istituzione  scolastica  riconosciute  nel   programma
annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.