Art. 55 (Donazioni eredita', legati) 1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredita' anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalita' indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalita' istituzionali. 2. Nel caso di donazioni, legati ed eredita' finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprieta' dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalita' di utilizzazione delle risorse. 3. Nel caso di legati eredita' e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale. 4. L'istituzione scolastica puo' motivatamente rinunciare all'accettazione di legati. 5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non puo' mai eccedere i nove anni. 6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilita' del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.