Art. 57 
                     (Esercizio della funzione) 
 
   1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
provvede un Collegio dei revisori dei  conti,  nominato  dall'ufficio
scolastico regionale. Il collegio e' composto da tre  membri,  dotati
di adeguata professionalita', di  cui  uno  designato  dal  Ministero
della pubblica istruzione; uno dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione  economica  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - con  funzioni  anche  di  Presidente,  ed  uno
designato d'intesa tra i competenti enti locali. In caso  di  mancata
designazione,  la  nomina  e'  predisposta  dall'ufficio   scolastico
regionale,  attingendo  al  registro  dei   revisori   contabili.   I
componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello  stesso
ambito territoriale puo' avvenire per una  sola  volta.  In  caso  di
rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo  nominato  scade  con
quelli in carica. 
   2. Ad uno  stesso  Collegio  e'  affidato  il  riscontro  di  piu'
istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo
ambito   territoriale.   L'aggregazione   e'   operata   dall'Ufficio
scolastico regionale tenuto conto: 
   a)   della   dimensione   complessiva   dei   flussi    finanziari
amministrati; 
   b) della vicinanza e/o del  facile  collegamento  tra  le  diverse
sedi; 
   c) della situazione geografica e ambientale in  cui  gli  istituti
operano. 
   3. Ai revisori  dei  conti  spetta  un  compenso  determinato  con
decreto del Ministero della pubblica istruzione di  concerto  con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
Agli stessi sono  corrisposti,  in  quanto  dovuti,  l'indennita'  di
missione ed il rimborso spese  secondo  le  disposizioni  vigenti  in
materia. 
   4. Il compenso, l'indennita' ed il rimborso spese  ai  membri  del
collegio sono  corrisposti  da  un  istituto  scolastico  individuato
nell'ambito territoriale dell'Ufficio  scolastico  regionale  con  il
provvedimento di nomina del Collegio. 
   5. Per le designazioni di propria competenza, il  Ministero  della
pubblica istruzione provvede alla tenuta di un  apposito  elenco  nel
quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica
non  inferiore  a  quelle  ricomprese  nell'area  funzionale  C   del
contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  comparto  dei
ministeri per il  quadriennio  1998-2001,  nonche'  i  dipendenti  di
qualifica immediatamente inferiore che siano  iscritti  nel  registro
dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella
quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili  esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti. 
 
          Nota all'art. 57:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 del citato decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
              "Art.   2   (Il   controllo   interno   di  regolarita'
          amministrativa   e   contabile).   -  1.  Ai  controlli  di
          regolarita'   amministrativa  e  contabile  provvedono  gli
          organi  appositamente  previsti  dalle disposizioni vigenti
          nei  diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
          particolare,  gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e,  nell'ambito delle competenze stabilite
          dalla  vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
          della   Ragioneria   generale  dello  Stato  e  quelli  con
          competenze di carattere generale.
              2. Le   verifiche   di   regolarita'  amministrativa  e
          contabile  devono  rispettare,  in  quanto applicabili alla
          pubblica   amministrazione,   i  princi'pi  generali  della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore.
              3. Il   controllo   di   regolarita'  amministrativa  e
          contabile  non  comprende  verifiche  da effettuarsi in via
          preventiva  se  non  nei  casi espressamente previsti dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le   definitive   determinazioni  in  ordine  all'efficacia
          dell'atto    sono   adottate   dall'organo   amministrativo
          responsabile.
              4. I   membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria, nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  del  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni   pubbliche,   ove   occorra,  ricorrono  a
          soggetti  esterni  specializzati  nella  certificazione dei
          bilanci".