Art. 58 
                  (Compiti dei revisori dei conti) 
 
   1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila  sulla  legittimita',
regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa. 
   2. Il Collegio esprime il  parere  di  regolarita'  contabile  sul
programma  annuale  proposto  dalla   Giunta   esecutiva   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 3. 
   3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche  individuali
- da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione
scolastica compresa  nell'ambito  territoriale  di  competenza,  alla
verifica della legittimita' e regolarita' delle scritture contabili e
della  coerenza  dell'impiego  delle  risorse   con   gli   obiettivi
individuati  nel  programma  e   nelle   successive   variazioni   di
quest'ultimo, nonche' alle verifiche di cassa. 
   4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione  annuale
in merito al quale: 
a) riferisce  sulla  regolarita'   della   gestione   finanziaria   e
   patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti  esaminati  e
   dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio; 
b)rileva  il  livello  percentuale  di   utilizzo   della   dotazione
   finanziaria  e  delle  dotazioni  annuali  di   ciascun   progetto
   d'istituto; 
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale; 
d) esprime  parere  sul  conto,   con   particolare   riguardo   alla
   concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; 
e) correda  la  relazione  con  tabelle  di  rilevazione  dei   costi
   (personale,  strumenti,  servizi  esterni,  ecc.)  inerenti   alle
   attivita' e  ai  progetti  realizzati  nell'istituto,  finalizzate
   all'analisi   costi/benefici   da    parte    dell'amministrazione
   scolastica,  nonche'  con   altre   notizie   e   dati   richiesti
   dall'amministrazione vigilante.