Art. 60 
                              (Verbali) 
 
   1. L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata.  I
verbali,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  sono  raccolti  in
apposito  registro  a  pagine  numerate  progressivamente,   che   e'
custodito dal direttore o da un suo delegato. 
   2. Copia del verbale  relativo  all'esame  del  conto  consuntivo,
corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve  essere
inviata  all'ufficio  scolastico   regionale   ed   alla   competente
ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono  essere
inviati altresi' copia dei verbali  relativi  ad  eventuali  anomalie
riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.