Art. 61 
                   (Ufficio scolastico regionale) 
 
   1.  L'ufficio  scolastico  regionale  fornisce  alle   istituzioni
scolastiche      assistenza      e      supporto      in      materia
amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali
predisposte   e   diramate    dal    Servizio    per    gli    affari
economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.