Art. 62 (Applicazione delle nuove istruzioni contabili) 1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 febbraio 2001 Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei serti alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 104 Roma, 1o febbraio 2001
Nota all'art. 62: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del citato D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275: "4. Le istruzioni generali di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione".