Art. 62 
           (Applicazione delle nuove istruzioni contabili) 
 
 
   1. Le istruzioni generali contenute nel  presente  regolamento  si
applicano con le modalita' e nei  termini  di  cui  all'articolo  12,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n.
275. 
 
 
   Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
 
 
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
 
Roma, 1 febbraio 2001 
 
 
 
 
 
                                                 Il Ministro 
                                          della pubblica istruzione 
                                                  De Mauro 
 
 
Il Ministro del tesoro, del bilancio 
  e della programmazione economica 
              Visco 
 
 
Visto, il Guardasigilli: FASSINO 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei serti alla  persona
e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 104 Roma, 1o febbraio 
2001 
 
          Nota all'art. 62:
              - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del citato
          D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275:
              "4.  Le istruzioni generali di cui all'art. 21, commi 1
          e  14,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in
          via  sperimentale  e  progressivamente  estese  a  tutte le
          istituzioni      scolastiche      dall'anno     finanziario
          immediatamente successivo alla loro emanazione".