Art. 7 
                       (Attivita' gestionale) 
 
   1.  Spetta   al   dirigente   la   realizzazione   del   programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,
come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n.  59,  secondo
le modalita' ivi indicate. 
   2. Il  dirigente,  sulla  base  delle  codifiche  stabilite  nella
modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese al  funzionamento
amministrativo  e  didattico  generale,  ai  compensi  spettanti   al
personale  dipendente  per  effetto  di  norme  contrattuali  e/o  di
disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei
limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma
annuale e delle disponibilita' riferite ai singoli  progetti.  A  tal
fine, le schede di cui all'articolo 2, comma  6,  sono  costantemente
aggiornate  a  cura  del  direttore,  con  riferimento   alle   spese
sostenute. 
   3. Nel caso in  cui  la  realizzazione  di  un  progetto  richieda
l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria,  il
dirigente puo' ordinare la spesa eccedente, nel  limite  massimo  del
10% della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo  del
fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4. 
 
          Note all'art. 7:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 25-bis del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              "Art. 25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche).
          - 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
          e'  istitutita  la  qualifica  dirigenziale  per  i capi di
          istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
          alle  quali  e'  stata attribuita personalita' giuridica ed
          autonomia  a  norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59.  I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
          dimensione  regionale  e rispondono, agli effetti dell'art.
          20,  in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto
          della  specificita'  delle  funzioni  e  sulla  base  delle
          verifiche effettuate da un nucleo, di valutazione istituito
          presso  l'amministrazione  scolastica regionale, presieduto
          da   un   dirigente   e   composto  da  esperti  anche  non
          appartenenti all'amministrazione stessa.
              2.   Il   dirigente  scolastico  assicura  la  gestione
          unitaria  dell'istituzione,  ne ha la legale rappresntanza,
          e'  responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
          strumentali  e  dei  risultati  del  servizio. Nel rispetto
          delle   competenze   degli  organi  collegiali  scolastici,
          spettano   al   dirigente  scolastico  autonomi  poteri  di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse  umane.  In  particolare  il  dirigente  scolastico
          organizza   l'attivita'   scolastica   secondo  criteri  di
          efficienza  e  di  efficacia formative ed e' titolare delle
          relazioni sindacali.
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il
          dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare
          la  qualita'  dei  processi  formativi  e la collaborazione
          delle   risorse   culturali,   professionali,   sociali  ed
          economiche  del  territorio, per l'esercizio della liberta'
          di  insegnamento,  intesa  anche come liberta' di ricerca e
          innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
          liberta'   di   scelta   educativa  delle  famiglie  e  per
          l'attuazione  del  diritto all'apprendimento da parte degli
          alunni.
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione alle risorse e del personale.
              5.    Nello    svolgimento   delle   proprie   funzioni
          organizzative  e amministrative il dirigente puo' avvalersi
          di  docenti  da  lui  individuati,  ai quali possono essere
          delegati   specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato  dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e  degli  obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
          ai    servizi    generali    dell'istituzione   scolastica,
          coordinando il relativo personale.
              6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia  informazione  e un efficace raccordo per l'esercizio
          delle    competenze    degli   organi   della   istituzione
          scolastica".
              -  L'argomento del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
          59 e' riportato in note alle premesse.