Art. 8 
                       (Esercizio provvisorio) 
 
   1. Nei casi in cui il programma annuale non  sia  stato  approvato
dal Consiglio di istituto prima  dell'inizio  dell'esercizio  cui  lo
stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione  provvisoria
nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti  di
spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio,  per
la prosecuzione dei progetti gia' approvati e  per  il  funzionamento
didattico e amministrativo generale. Qualora  il  programma  non  sia
stato  approvato  entro  45  giorni  dall'inizio  dell'esercizio,  il
dirigente  ne  da'  immediata  comunicazione  all'Ufficio  scolastico
regionale,  cui  e'  demandato  il  compito  di  nominare,  entro   i
successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto
adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.