Art. 9 
                     (Riscossione delle entrate) 
 
   1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio
di cassa a norma dell'articolo  16,  previa  emissione  di  reversali
d'incasso da parte dell'istituzione scolastica. 
   2. L'istituto cassiere,  conformemente  a  quanto  previsto  nella
convenzione di cui all'articolo 16, non puo' rifiutare la riscossione
di somme destinate all'istituzione scolastica,  ancorche'  non  siano
state emesse le relative reversali, salvo a richiedere,  subito  dopo
la  riscossione,  la   regolarizzazione   contabile   all'istituzione
scolastica. 
   3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi  e  dei
depositi  di  qualsiasi  natura  poste  a  carico  degli  alunni   e'
effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali. 
   4. Le somme versate sul conto corrente  postale  sono  trasferite,
con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario
presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente  postale  non
possono essere ordinati pagamenti.