Art. 10. (Insegne pubbliche e toponomastica) 1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le localita' e gli enti in cui l'uso della lingua slovena e' previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonche' nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.