Art. 17.
              (Rapporti con la Repubblica di Slovenia)

1.  Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e
favorire  i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza
slovena  e  le  istituzioni  culturali della Repubblica di Slovenia e
assicura   lo   sviluppo   della   cooperazione   transfrontaliera  e
interregionale,  anche  nell'ambito  delle iniziative e dei programmi
dell'Unione europea.