Art. 17. (Rapporti con la Repubblica di Slovenia) 1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.