Art. 20.
            (Tutela del patrimonio storico ed artistico)

1.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  9 della Costituzione, la regione
Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella
di  cui  all'articolo  4 adottano misure di tutela anche nel rispetto
delle   caratteristiche   peculiari  delle  localita'  abitate  dalla
minoranza  slovena,  sia  con  riferimento  ai  monumenti  storici ed
artistici,  sia  con  riferimento alle usanze tradizionali e ad altre
forme  di  espressione  della  cultura della popolazione slovena, ivi
compresi progetti di carattere interculturale.
2.  Ai  fini  di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate
forme  di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni
rappresentative della minoranza slovena.
 
          Nota all'art. 20:
              - Il   testo   dell'art.  9  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana e' il seguente:
              "La  Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
          ricerca scientifica e tecnica.
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.".