Art. 24.
                         (Norma transitoria)

1.  Fino  alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13,
comma  3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di
cui   all'articolo   9   della   legge  22  dicembre  1973,  n.  932,
opportunamente  integrata  dal provveditore agli studi di Udine, o da
un  suo  delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal
consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.
 
          Nota all'art. 24:
              - Il  testo  dell'art.  9 della citata legge n. 932 del
          1973 e' il seguente:
              "Art.  9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento
          delle   scuole   con   lingua   d'insegnamento  slovena  il
          sovrintendente   scolastico  della  regione  Friuli-Venezia
          Giulia  e'  assistito  da una commissione da lui nominata e
          composta:
                a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o
          dai loro rispettivi delegati;
                b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria
          di  primo  grado,  un  ispettore  scolastico,  un direttore
          didattico  e  tre  insegnanti,  di  cui  uno  della  scuola
          elementare, uno della scuola media e uno della scuola media
          superiore,   di  lingua  slovena,  proposti  dal  personale
          insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
                c) da  cinque  cittadini  italiani di lingua slovena,
          dei  quali  tre  designati  dal  consiglio  provinciale  di
          Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato".