Art. 24. (Norma transitoria) 1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 932 del 1973 e' il seguente: "Art. 9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui nominata e composta: a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati; b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole; c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato".