Art. 27.
                       (Copertura finanziaria)

1.  Agli  oneri  derivanti  dalle autorizzazioni di spesa di cui agli
articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari
a  lire  15.567.000.000  per  l'anno  2001 ed a lire 20.567.000.000 a
decorrere   dall'anno  2002,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   2000-2002,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.