Art. 2. Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto 1. All'articolo 211-bis del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 211-bis del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.".