Art. 2.
Modifiche all'articolo 211-bis   del  codice  penale  in  materia  di
                           ricovero coatto

  1. All'articolo 211-bis del codice penale, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
  "Se  la  misura  di  sicurezza  deve  essere eseguita nei confronti
dell'autore  di  un delitto consumato o tentato commesso con violenza
contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo
che  il  soggetto  commetta  nuovamente  uno  dei delitti indicati il
giudice  puo'  ordinare  il  ricovero  in una casa di cura o in altro
luogo  di  cura  comunque  adeguato  alla situazione o alla patologia
della persona".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  211-bis del codice
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  211-bis (Rinvio  dell'esecuzione delle misure di
          sicurezza).   -  Alle  misure  di  sicurezza  previste  dal
          presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
              Se  la  misura  di  sicurezza  deve essere eseguita nei
          confronti  dell'autore  di  un  delitto consumato o tentato
          commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di
          armi  e  vi  sia concreto pericolo che il soggetto commetta
          nuovamente   uno  dei  delitti  indicati  il  giudice  puo'
          ordinare  il  ricovero in una casa di cura o in altro luogo
          di  cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia
          della persona.".