Art. 3.
                   Detenzione domiciliare speciale

  1.  Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Art.  47-quinquies  (Detenzione domiciliare speciale). - 1. Quando
non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate
madri  di  prole di eta' non superiore ad anni dieci, se non sussiste
un  concreto  pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e'
la  possibilita'  di  ripristinare la convivenza con i figli, possono
essere  ammesse  ad  espiare  la  pena nella propria abitazione, o in
altro  luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o
accoglienza,  al  fine  di provvedere alla cura e alla assistenza dei
figli,  dopo  l'espiazione  di almeno un terzo della pena ovvero dopo
l'espiazione   di   almeno   quindici   anni  nel  caso  di  condanna
all'ergastolo.
  2.  Per  la  condannata nei cui confronti e' disposta la detenzione
domiciliare   speciale,   nessun   onere  grava  sull'amministrazione
penitenziaria  per  il  mantenimento,  la  cura e l'assistenza medica
della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
  3.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la  detenzione
domiciliare  speciale,  fissa  le  modalita'  di  attuazione, secondo
quanto  stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura
penale,  precisa  il periodo di tempo che la persona puo' trascorrere
all'esterno  del  proprio  domicilio,  detta le prescrizioni relative
agli   interventi   del   servizio   sociale.   Tali  prescrizioni  e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza
competente  per  il  luogo  in  cui  si  svolge la misura. Si applica
l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
  4.  All'atto  della  scarcerazione  e'  redatto verbale in cui sono
dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con
il servizio sociale.
  5.  Il  servizio  sociale  controlla  la condotta del soggetto e lo
aiuta  a  superare  le  difficolta' di adattamento alla vita sociale,
anche  mettendosi  in  relazione  con la sua famiglia e con gli altri
suoi  ambienti  di  vita;  riferisce  periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
  6.   La   detenzione   domiciliare   speciale  e'  revocata  se  il
comportamento  del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
  7.  La  detenzione  domiciliare speciale puo' essere concessa, alle
stesse  condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se
la  madre  e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare
la prole ad altri che al padre.
  8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del
soggetto  gia'  ammesso  alla  detenzione  domiciliare  speciale,  il
tribunale di sorveglianza puo':
    a)  disporre  la  proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti
per  l'applicazione  della semiliberta' di cui all'articolo 50, commi
2, 3 e 5;
    b)  disporre  l'ammissione  all'assistenza  all'esterno dei figli
minori  di  cui  all'articolo  21-bis, tenuto conto del comportamento
dell'interessato  nel  corso  della  misura,  desunto dalle relazioni
redatte  dal  servizio  sociale,  ai sensi del comma 5, nonche' della
durata della misura e dell'entita' della pena residua".
  2.   Dall'applicazione   della  disposizione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  47-quinquies  della  legge  26  luglio  1975,  n. 354,
introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, non possono derivare
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si riporta il testo dell'art. 47-ter, della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          nell'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta'):
              "Art.  47-ter  (Detenzione  domiciliare).  - 1. La pena
          della  reclusione  non  superiore  a quattro anni, anche se
          costituente  parte residua di maggior pena, nonche' la pena
          dell'arresto,   possono   essere   espiate   nella  propria
          abitazione  o  in  altro  luogo di privata dimora ovvero in
          luogo  pubblico  di  cura, assistenza o accoglienza, quando
          trattasi di:
                a) donna  incinta  o madre di prole di eta' inferiore
          ad anni dieci, con lei convivente;
                b) padre,  esercente  la  potesta',  di prole di eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia  deceduta  o altrimenti assolutamente impossibilitata a
          dare assistenza alla prole;
                c) persona  in  condizioni  di salute particolarmente
          gravi,  che  richiedano  costanti  contatti  con  i presidi
          sanitari territoriali;
                d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta anni, se
          inabile anche parzialmente;
                e) persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
              1-bis.  La detenzione domiciliare puo' essere applicata
          per  l'espiazione  della  pena detentiva inflitta in misura
          non  superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
          l'affidamento  in  prova  al  servizio sociale e sempre che
          tale  misura  sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo che il
          condannato  commetta  altri reati. La presente disposizione
          non  si  applica  ai condannati per i reati di cui all'art.
          4-bis.
              1-ter.   Quando  potrebbe  essere  disposto  il  rinvio
          obbligatorio  o  facoltativo della esecuzione della pena ai
          sensi  degli  articoli  146  e  147  del  codice penale, il
          tribunale  di  sorveglianza,  anche  se  la  pena supera il
          limite  di  cui  al  comma 1, puo' disporre la applicazione
          della  detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato.  L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante la
          esecuzione della detenzione domiciliare.
              1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
          domiciliare   e'   proposta   dopo   che  ha  avuto  inizio
          l'esecuzione  della pena, il magistrato di sorveglianza cui
          la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione
          provvisoria  della  misura, quando ricorrono i requisiti di
          cui   ai   commi   1  e  1-bis.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
              2. (Comma abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 13
          maggio 1991, n. 152).
              3. (Comma  abrogato  dall'art. 4, legge 27 maggio 1998,
          n. 165).
              4. Il   tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto  stabilito  dall'art.  284  del  codice di procedura
          penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
          gli  interventi  del  servizio sociale. Tali prescrizioni e
          disposizioni  possono  essere  modificate dal magistrato di
          sorveglianza  competente  per  il luogo in cui si svolge la
          detenzione domiciliare.
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione   domiciliare   non   e'  sottoposto  al  regime
          penitenziario  previsto dalla presente legge e dal relativo
          regolamento    di    esecuzione.    Nessun    onere   grava
          sull'amministrazione  penitenziaria per il mantenimento, la
          cura  e  l'assistenza  medica del condannato che trovasi in
          detenzione domiciliare.
              6. La   detenzione   domiciliare   e'  revocata  se  il
          comportamento  del  soggetto,  contrario  alla legge o alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure.
              7. Deve   essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
              8. Il  condannato  che,  essendo in stato di detenzione
          nella  propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
          nel  comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
          385   del   codice   penale.  Si  applica  la  disposizione
          dell'ultimo comma dello stesso articolo.
              9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
          la  sospensione  del  beneficio e la condanna ne importa la
          revoca.
              9-bis. Se  la  misura di cui al comma 1-bis e' revocata
          ai  sensi  dei  commi  precedenti  la pena residua non puo'
          essere sostituita con altra misura.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 284, commi 2 e 4, del
          codice di procedura penale:
              "2. Quando  e'  necessario,  il giudice impone limiti o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone  diverse  da  quelle che con lui coabitano o che lo
          assistono.
              (Omissis).
              4. Il  pubblico  ministero  o  la  polizia giudiziaria,
          anche  di  propria  iniziativa, possono controllare in ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          dall'imputato.".
              - Per  il  testo dell'art. 21-bis della legge 26 luglio
          1975, n. 354, vedasi l'art. 5 della legge qui pubblicata.