Art. 4.
                    Allontanamento dal domicilio

  1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto  dall'articolo  3  della  presente  legge,  e' inserito il
seguente:
  "Art.  47-sexies  (Allontanamento  dal domicilio senza giustificato
motivo).  -  1.  La  condannata  ammessa  al  regime della detenzione
domiciliare  speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza
giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta
per la revoca della misura.
  2.  Se  l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e'
punita  ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed
e'   applicabile  la  disposizione  dell'ultimo  comma  dello  stesso
articolo.
  3.  La  condanna  per il delitto di evasione comporta la revoca del
beneficio.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano al
padre  detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa
a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7".
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 385, primo comma, del
          codice penale:
              "Art.  385  (Evasione).  - Chiunque, essendo legalmente
          arrestato  o  detenuto per un reato, evade e' punito con la
          reclusione da sei mesi ad un anno.
              La  pena  e'  della  reclusione da uno a tre anni se il
          colpevole  commette  il  fatto  usando  violenza o minaccia
          verso  le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
          a  cinque  anni  se  la violenza o minaccia e' commessa con
          armi  o  da  piu'  persone  riunite [c.p. 29, 32, 112, 386,
          586].
              Le   disposizioni   precedenti   si   applicano   anche
          all'imputato  che essendo in stato di arresto nella propria
          abitazione  o in altro luogo designato nel provvedimento se
          ne  allontani,  nonche'  al  condannato  ammesso a lavorare
          fuori dello stabilimento penale.
              Quando  l'evaso  si  costituisce in carcere prima della
          condanna, la pena e' diminuita [c.p. 65].".
              - Per  il  testo dell'art. 47-quinquies, comma 7, della
          citata  legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della
          legge qui pubblicata.