Art. 4. Allontanamento dal domicilio 1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 47-sexies (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). - 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la revoca della misura. 2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e' punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 385, primo comma, del codice penale: "Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite [c.p. 29, 32, 112, 386, 586]. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita [c.p. 65].". - Per il testo dell'art. 47-quinquies, comma 7, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata.