Art. 5.
               Assistenza all'esterno dei figli minori

  1.  Dopo  l'articolo  21  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
  "Art.  21-bis  (Assistenza  all'esterno  dei figli minori). - 1. Le
condannate  e  le  internate  possono  essere  ammesse  alla  cura  e
all'assistenza  all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni
dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.
  2.   Si   applicano   tutte  le  disposizioni  relative  al  lavoro
all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
  3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle
stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o
impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al
padre".
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 21 della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354:
                "Art.  21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni  idonee  a garantire l'attuazione positiva degli
          scopi  previsti  dall'art.  15.  Tuttavia,  se si tratta di
          persona  condannata  alla pena della reclusione per uno dei
          delitti    indicati    nel   comma   1   dell'art.   4-bis,
          l'assegnazione  al lavoro esterno puo' essere disposta dopo
          l'espiazione  di  almeno un terzo della pena e comunque, di
          non   oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei  condannati
          all'ergastolo    l'assegnazione    puo'    avvenire    dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni.
              2.  I  detenuti  e  gli  internati  assegnati al lavoro
          all'esterno  sono  avviati  a  prestare la loro opera senza
          scorta,  salvo  che essa sia ritenuta necessaria per motivi
          di   sicurezza.   Gli   imputati  sono  ammessi  al  lavoro
          all'esterno    previa   autorizzazione   della   competente
          autorita' giudiziaria.
              3.  Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
          svolgersi   sotto  il  diretto  controllo  della  direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale.
              4.  Per ciascun condannato o internato il provvedimento
          di  ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
              4-bis.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'art.  20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati   ammessi   a  frequentare  corsi  di  formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari.".