Art. 6.
                      Limiti di applicabilita'

  1.  I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro
che  sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' sui figli, a norma
dell'articolo 330 del codice civile.
  2.  Nel  caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione
della misura, questa e' immediatamente revocata.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo dell'art. 330 del codice civile vedasi
          in nota all'art. 1.