Art. 6. Limiti di applicabilita' 1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. 2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa e' immediatamente revocata.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 330 del codice civile vedasi in nota all'art. 1.