Art. 7.
                  Sospensione delle pene accessorie

  1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge
determina,  per  il  tempo  in  cui  il  beneficio  e'  applicato, la
sospensione  della pena accessoria della decadenza dalla potesta' dei
genitori  e  della  pena  accessoria della sospensione dell'esercizio
della potesta' dei genitori.