Art. 8. Norme di coordinamento 1. All'articolo 51-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o della detenzione domiciliare speciale" e le parole: "o al comma 1 dell'articolo 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies". 2. All'articolo 51-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale". 3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare speciale,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in provaal servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.". - Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 47-quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo dell'art. 51-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative). - 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semiliberta' o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa e' in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.". - Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge. 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. 3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche. 4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. 5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4. 6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. 7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. 8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 9. Agli esperti componenti del tribunale e' riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena.".