Art. 8.
                       Norme di coordinamento

  1.  All'articolo  51-bis,  comma  1, della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e successive modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione
domiciliare"   sono   inserite   le  seguenti:  "o  della  detenzione
domiciliare  speciale"  e  le  parole:  "o  al  comma 1 dell'articolo
47-ter"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "o  ai  commi  1 e 1-bis
dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies".
  2.  All'articolo  51-ter,  comma  1, della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e  successive  modificazioni,  dopo le parole: "o di detenzione
domiciliare"  sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare
speciale".
  3.  All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive    modificazioni,   dopo   le   parole:   "la   detenzione
domiciliare,"  sono  inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare
speciale,".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 marzo 2001

                               CIAMPI

                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bellillo,   Ministro  per  le  pari
                                  opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 51-bis della citata
          legge  26 luglio  1975, n. 354, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "Art.   51-bis   (Sopravvenienza  di  nuovi  titoli  di
          privazione    della    liberta'). - 1.    Quando    durante
          l'attuazione dell'affidamento in provaal servizio sociale o
          della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare
          speciale o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo
          di   esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il  direttore
          dell'istituto  penitenziario  o  il direttore del centro di
          servizio  sociale  informa  immediatamente il magistrato di
          sorveglianza.  Se  questi,  tenuto  conto  del cumulo delle
          pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1
          dell'art.  47  o  ai  commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai
          commi  1  e  2  dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi
          dell'art.   50,   dispone   con   decreto  la  prosecuzione
          provvisoria  della  misura  in  corso;  in  caso  contrario
          dispone  la  sospensione della misura stessa. Il magistrato
          di  sorveglianza  trasmette quindi gli atti al tribunale di
          sorveglianza  che deve decidere nel termine di venti giorni
          la prosecuzione o la cessazione della misura.".
              - Per  il  testo  dell'art.  47-ter  della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 3.
              - Per  il  testo  dell'art.  47-quinquies  della citata
          legge  26 luglio  1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge
          qui pubblicata.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 51-ter della citata
          legge  26 luglio  1975, n. 354, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "Art.  51-ter  (Sospensione  cautelativa  delle  misure
          alternative).  - 1.  Se  l'affidato  in  prova  al servizio
          sociale   o  l'ammesso  al  regime  di  semiliberta'  o  di
          detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale
          pone  in essere comportamenti tali da determinare la revoca
          della  misura,  il  magistrato  di  sorveglianza  nella cui
          giurisdizione  essa  e'  in  corso  ne  dispone con decreto
          motivato     la    provvisoria    sospensione,    ordinando
          l'accompagnamento  del  trasgressore in istituto. Trasmette
          quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza
          per   le  decisioni  di  competenza.  Il  provvedimento  di
          sospensione  del  magistrato di sorveglianza cessa di avere
          efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non
          interviene   entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli
          atti.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 70 della citata legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  70  (Funzioni  e  provvedimenti del tribunale di
          sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello
          e   in  ciascuna  circoscrizione  territoriale  di  sezione
          distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di
          sorveglianza  competente  per  l'affidamento  in  prova  al
          servizio  sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione
          domiciliare   speciale,  la  semiliberta',  la  liberazione
          condizionale,  la  riduzione  di  pena  per  la liberazione
          anticipata,  la  revoca o cessazione dei suddetti benefici,
          il  rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle
          pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2)
          e   3),   del   codice   penale,  nonche'  per  ogni  altro
          provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
              2.  Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede
          di  appello  sui  ricorsi avverso i provvedimenti di cui al
          comma  4  dell'art.  69.  Il  magistrato  che  ha emesso il
          provvedimento non fa parte del collegio.
              3.  Il  tribunale  e' composto da tutti i magistrati di
          sorveglianza    in   servizio   nel   distretto   o   nella
          circoscrizione  territoriale  della  sezione  distaccata di
          corte  d'appello  e  da  esperti  scelti  fra  le categorie
          indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti
          di scienze criminalistiche.
              4.  Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal
          Consiglio  superiore  della magistratura in numero adeguato
          alle  necessita'  del  servizio  presso  ogni tribunale per
          periodi triennali rinnovabili.
              5.  I  provvedimenti  del tribunale sono adottati da un
          collegio  composto  dal  presidente  o,  in  sua  assenza o
          impedimento,  dal  magistrato  di sorveglianza che lo segue
          nell'ordine  delle  funzioni  giudiziarie  e,  a parita' di
          funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza
          e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
              6.  Uno  dei  due  magistrati  ordinari  deve essere il
          magistrato  di  sorveglianza  sotto la cui giurisdizione e'
          posto  il  condannato  o  l'internato  in  ordine  alla cui
          posizione si deve provvedere.
              7.   La   composizione   dei   collegi   giudicanti  e'
          annualmente    determinata    secondo    le    disposizioni
          dell'ordinamento giudiziario.
              8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza
          in  camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale
          il voto del presidente.
              9.  Agli  esperti componenti del tribunale e' riservato
          il  trattamento  economico assegnato agli esperti di cui al
          quarto  comma  dell'art.  80  operanti  negli  istituti  di
          prevenzione e di pena.".