Art. 2.
     1.  Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio
di  cui  all'articolo  1,  il  comune  di  Lecce,  di  intesa  con le
competenti  soprintendenze  e  sentita la commissione per i beni e le
attivita'   culturali   prevista   dall'articolo   154   del  decreto
legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  definisce  le  proposte  di
intervento.  Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito
il  Consiglio  nazionale  per i beni culturali e ambientali, approva,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
il  piano  triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno
specifico   piano  finanziario,  indicandone  strumenti  e  procedure
attuative,  e determinando gli interventi di competenza delle diverse
amministrazioni.
     2.  Agli  eventuali  aggiornamenti annuali del piano si provvede
con la stessa procedura di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
              -  Il  testo  dell'articolo 154 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' il seguente:
              "Art.  154  (Commissione  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali)  -  1.  E'  istituita  in ogni regione a statuto
          ordinario   la  commissione  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, composta da tredici membri designati:
                a) tre   dal   Ministro   per   i  beni  culturali  e
          ambientali;
                b) due  dal  Ministro  per l'universita' e la ricerca
          scientifica e tecnologica;
                c) due dalla regione; due dall'associazione regionale
          dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
                d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
                e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
              2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono
          individuati    tra    i    dirigenti    delle    rispettive
          amministrazioni o anche tra esperti esterni.
              3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi
          componenti  dal  Presidente della Giunta regionale d'intesa
          con  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali. I
          componenti  della  commissione restano in carica tre anni e
          possono essere confermati".