Art. 4 1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel piano stesso. 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione o aggiornamento del piano di cui all'articolo 2.