Art. 4

  1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali
aggiornamenti  annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel piano stesso.
  2.  Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e
indifferibilita'  cessano  nel  caso  in cui le opere non siano state
iniziate   nel   biennio  successivo  alla  data  di  approvazione  o
aggiornamento del piano di cui all'articolo 2.