Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Lecce e' autorizzato ad effettuare. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.