Art. 5.
     1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge, e' autorizzato un
limite  d'impegno  quindicennale  di  lire  1.000 milioni a decorrere
dall'anno  2001,  quale  concorso dello Stato agli oneri derivanti da
mutui  o  altre  operazioni  finanziarie  che  il  comune di Lecce e'
autorizzato  ad  effettuare.  Al  relativo  onere,  pari a lire 1.000
milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  2001,  si  provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
     2.  Il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.