Art. 6.
     1. La regione Puglia, la provincia di Lecce e il comune di Lecce
possono  integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la
presente  legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di
interventi  di  cui  all'articolo  2,  anche  mediante  un accordo di
programma con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 9 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino