Art. 6. 1. La regione Puglia, la provincia di Lecce e il comune di Lecce possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attivita' culturali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino