Art. 10
    (Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)
   1.  L'articolo  14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n.  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359,  si  applica  alle sole concessioni la cui titolarita' sia stata
conseguita  per  effetto della trasformazione di precedenti riserve o
diritti  di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e
alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle
relative  ai  servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore
del  citato  decreto-legge  n.  333  del 1992, i soggetti indicati al
comma   1  del  medesimo  articolo  14,  la  cui  proroga  sia  stata
dichiarata,  alla data di entrata in vigore della presente legge, nei
prospetti   informativi   di  vendita  di  partecipazioni  dirette  o
indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
   2.  Restano  impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre
2005,  i  diritti di societa' partecipate da regioni alle quali siano
affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
   3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al
comma  5  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Il Ministro
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  si  esprime
motivatamente  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla data di
ricevimento  della  richiesta;  ove  il Ministro non si esprima entro
tale  termine,  la richiesta si intende accolta. Le predette societa'
sono  in  ogni  caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora
abbiano  un  numero  di  clienti finali non inferiore a un quarto del
totale  dei  clienti  finali compresi nel bacino territoriale oggetto
della richiesta".
   4.  All'articolo  14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dalla cessione, da
parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva
ai  sensi  dell'articolo  8,  comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente
finale,  singolo  o  associato,  il cui consumo, misurato in un unico
punto  del  territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate
da  imprese  individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai
soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a
0,1  GWh.  Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".