Art. 11
            (Abuso di dipendenza economica e concorrenza)
   1.  Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,
e' sostituito dal seguente:
   "3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza
economica  e'  nullo.  Il  giudice ordinario competente conosce delle
azioni  in  materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle
inibitorie e per il risarcimento dei danni".
   2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Ferma  restando  l'eventuale applicazione dell'articolo 3
della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  puo',  qualora  ravvisi che un abuso di
dipendenza  economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza
e   del  mercato,  anche  su  segnalazione  di  terzi  ed  a  seguito
dell'attivazione   dei  propri  poteri  di  indagine  ed  esperimento
dell'istruttoria,   procedere   alle   diffide  e  sanzioni  previste
dall'articolo  15  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
   3.  All'articolo  8  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti:
   "2-bis.  Le  imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere
attivita'  in  mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del
medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.
   2-ter.  La  costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni
di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma
2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.
   2-quater.  Al  fine  di  garantire pari opportunita' di iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a
societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui
al  comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita' svolte ai
sensi  del  medesimo  comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili
tali  beni  o  servizi,  a condizioni equivalenti, alle altre imprese
direttamente concorrenti.
   2-quinquies.  Nei  casi  di  cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
l'Autorita'  esercita  i  poteri  di cui all'articolo 14. Nei casi di
accertata  infrazione  agli  articoli 2 e 3, le imprese sono soggette
alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
   2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui  al  comma  2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni".
   4.  All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
al  secondo  periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per
cento  e  non  superiore  al  dieci  per cento" sono sostituite dalle
seguenti:  "fino  al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai
prodotti  oggetto  dell'intesa  o  dell'abuso di posizione dominante"
sono soppresse.