Art. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443) 1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e". 2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'". 3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma",. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.