Art. 13
    (Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
   1.  All'articolo  3,  secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e".
   2.  All'articolo  5  della  legge  8  agosto 1985, n. 443, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
   "L'impresa  costituita  ed  esercitata  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla   presente  legge  e  con  gli  scopi  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo   3,   presenti   domanda   alla   commissione  di  cui
all'articolo   9,   ha  diritto  al  riconoscimento  della  qualifica
artigiana  ed  alla  conseguente  iscrizione  nell'albo  provinciale,
sempreche'  la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga  in  prevalenza  lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo  e  detenga  la  maggioranza  del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa'".
   3.  Nella  legge  8  agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e
quarto  dell'articolo  7,  le  parole:  "articoli  2,  3  e  4"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "articoli  2,  3, 4 e 5, terzo comma" e
all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e
4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articoli  2, 3, 4 e 5, terzo
comma",.
   4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo,
valutati  in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.