Art. 14 
(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi
        di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in 
materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative
                              dell'IPI) 
   1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  sono  determinate  le
modalita' semplificate per l'accesso  delle  imprese  artigiane  agli
interventi di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre  1992,  n.  488.  A  tale  fine,  una  quota  delle  risorse
annualmente disposte in favore del citato decreto-legge  n.  415  del
1992,  determinata  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  e'  utilizzata  per   integrare   le
disponibilita' del Fondo previsto dall'articolo  37  della  legge  25
luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilita' separata,
dal soggetto gestore  del  Fondo  medesimo  sulla  base  di  apposito
contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma non debbono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato. 
   2. Per la verifica  del  rispetto  del  divieto  di  cumulo  delle
agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  e  comunitaria  il
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  provvede
con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche
tramite  apposite  comunicazioni  all'ufficio  del   registro   delle
imprese. 
   3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli  oneri  per  il
finanziamento delle  iniziative  che  l'Istituto  per  la  promozione
industriale (IPI) assume sulla base di programmi  di  sostegno  delle
iniziative per la promozione imprenditoriale  sull'intero  territorio
nazionale gravano  sulle  disponibilita'  del  Fondo  unico  per  gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.